Contenimento della spesa energetica

Esistono numerose normative volte ad ottenere un contenimento della spese energetica, che hanno imposto nel tempo alle unità immobiliari sia pubbliche che private di porre particolare attenzione sia ai criteri costruttivi che agli stili di vita di chi li occupa, orientando i proprietari ad adottare migliorie ed innovazioni che ottimizzino l’uso delle diverse forme di energia.


La LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. (GU n.13 del 16-1-1991 - Suppl. Ordinario n. 6 )

Note: Entrata in vigore della legge: 17-1-1991. Il Titolo II entra in vigore il 15-7-1991.

 

Tale legge detta le prime regole per il risparmio energetico. Di particolare importanza l’Art. 26 che impone la progettazione da parte di tecnici abilitati di un impianto efficiente.


Decreto Legislativo n. 311 del 29.12.2006

E’ il decreto che ha introdotto l’obbligo della certificazione energetica ed impone nuove linee guida costruttive volte al contenimento dei costi legati all’uso di risorse energetiche.


Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n.102

Il sistema di termoregolazione e ripartizione è regolato da normative tecniche che riguardano i prodotti utilizzati (UNI EN 834 per i ripartitori elettronici, UNI EN 215 per le valvole termostatiche).

Esiste inoltre una normativa, la UNI 10200, che disciplina il servizio offerto mediante tali prodotti, a partire dalla fase di installazione e collaudo dell’impianto, fino alla corretta ripartizione delle spese. Tale normativa è esplicitamente richiamata nel DL 102/2014 secondo cui (art.9 comma 5 lettera d)“entro il 31 dicembre 2016 nei condomini riforniti da una fonte di riscaldamento centralizzata, é obbligatoria l’installazione di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore. Per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti”. Lo stesso decreto prevede “una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d)”. “È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà”.